Grosseto – Sofferenze e cattivi pagatori, più garanzie per i debitori

Confconsumatori segnala la nuova pronuncia del Tribunale di Grosseto
«La procedura deve essere rispettata, il debitore ha ampie tutele».
Una banca non può comunicare lo stato di sofferenza del cliente alla Centrale rischi della Banca d’Italia – segnalandolo come “cattivo pagatore” e compromettendone dunque eventuali rapporti con altri istituti bancari – se prima non ha provveduto alla costituzione in mora e avvisato il debitore delle conseguenze in caso di mancato pagamento del debito, assicurandosi che la comunicazione sia stata regolarmente ricevuta. È quanto ribadisce una pronuncia del Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, in merito alla procedura di reclamo proposta da un importante istituto bancario. «Già lo scorso anno – ricordano da Confconsumatori – avevamo segnalato una significativa pronuncia cautelare del Tribunale di Grosseto. E lo stesso tribunale, questa volta addirittura in composizione collegiale, ha ribadito alcuni concetti chiave, la cui violazione dà diritto al debitore a vedersi cancellare immediatamente dalla lista dei cattivi pagatori. Infatti per il collegio del Tribunale grossetano le comunicazioni previste dal comma 3 dell’articolo 125 del Testo Unico, più il comma 7 dell’articolo 4 del Codice deontologico della privacy, la circolare 139/1991 emanata dalla Banca d’Italia e il principio di buona fede previsto dall’articolo 1375 del Codice civile impongono che l’istituto bancario debba astenersi dal comunicare la sofferenza se non ha prima costituito in mora e avvisato il debitore delle conseguenze in caso di mancato pagamento del debito. Non solo: oltre a inviare la comunicazione, deve accertarsi che sia stata ricevuta del debitore». Il collegio del tribunale grossetano ha detto anche di più: «Prima della segnalazione – spiegano ancora da Confconsumatori – la banca deve adempiere all’obbligo sostanziale di valutazione della sofferenza, cioè svolgere un’adeguata istruttoria (che dopo la contestazione dell’interessato non potrà più fare) sulla possibilità o meno del debitore di restituire il debito. Valutare in pratica se il debitore abbia reddito o patrimonio sufficiente per rimborsare la somma. Dunque, visto il dilagare del fenomeno delle sofferenze segnalate alla Banca d’Italia da parte delle banche e delle società cessionarie dei crediti, è bene ricordare che il consumatore (e in generale tutti i debitori) hanno una tutela rapida attraverso il ricorso cautelare e urgente al tribunale, giacchè la giurisprudenza ormai consolidata ritiene il danno difficilmente riparabile se non con una rapidissima pronuncia del tribunale». Il testo dell’ordinanza verrà pubblicato sui sito www.confconsumatori.it. La sede grossetana di Confconsumatori sta già valutando e trattando altri casi simili: gli interessati possono rivolgersi in via della Prefettura 3 (0564 417849; grosseto@confconsumatori.it).

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