Follonica – Elezioni comunali: precisazioni in merito al procedimento e giudizio elettorale

Elezioni amministrative comunali 26 maggio 2019: chiarimenti giuridici in merito al procedimento e giudizio elettorale.
Anche in conseguenza ad esternazioni, a mezzo stampa e social, che in questi ultimi giorni catalizzano l’interesse dei cittadini e trattano di procedimento e giudizio elettorale proposto al TAR da alcuni elettori ai fini dell’annullamento della proclamazione dell’elezione, al primo turno, del sindaco Andrea Benini, l’amministrazione comunale ritiene opportuno fare chiarimenti, in funzione di quanto specificato dall’ufficio legale dell’ente e dalla giurisprudenza.
Il giudizio elettorale davanti al giudice amministrativo è disciplinato da un rito speciale nel quale sono attribuiti al giudice poteri sostitutivi tali da incidere direttamente sulla proclamazione degli eletti, sostituendosi di fatto al corpo elettorale.
Il TAR può intervenire limitatamente alle censure puntuali dei ricorrenti, limitandosi a giudicare esclusivamente quanto contenuto nel ricorso elettorale: in pratica il Tar non può disporre la verifica integrale di tutte le schede votate, a meno che ciò non sia richiesto (al Tar) dai ricorrenti, attraverso elementi circostanziati.
Il procedimento elettorale, caratterizzato dalla pubblicità delle operazioni, è infatti strutturato in modo da assegnare un ruolo di controllo e partecipazione anche ai candidati, ai rappresentanti di lista e, sia pure in forma attenuata, agli stessi elettori.
Tutti questi soggetti hanno la possibilità di assistere allo spoglio delle schede, appurando l’esattezza dell’attribuzione dei voti ai candidati; la disciplina della “contestazione dei voti” imperniata sulla deduzione a verbale delle pretese irregolarità nella valutazione delle espressioni di voto e sulla formazione dei plichi in cui conservare le schede contestate, è finalizzata proprio a garantire una forma di contraddittorio nelle operazioni elettorali, e a favorire l’individuazione del materiale istruttorio in caso di impugnativa giurisdizionale.
La proclamazione degli eletti non viene gestita dall’Amministrazione comunale né dagli uffici comunali, ma dal Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale, organo eletto prima della consultazione elettorale dal Presidente del Tribunale, per questo organo terzo ed imparziale rispetto a tutti i candidati.
Il risultato di questa operazione può essere messo in dubbio, come accaduto a Follonica, solo con ricorso al TAR, nell’esercizio di un legittimo diritto riconosciuto a tutti i cittadini elettori ed ai candidati, secondo i termini definiti.
Considerato che il caso Follonica è il primo nel suo genere, questo non consente di reperire indicazioni né orientamenti giurisprudenziali che possano far presumere quella che potrà essere la decisione del TAR, e quello che effettivamente succederà dopo il 17 dicembre 2019.
Nell’attesa, nessuno può prevedere ciò che il TAR deciderà o i possibili scenari che ne conseguiranno.

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