Commissario Tortorella: Prorogati i termini per i procedimenti amministrativi su istanza di parte o di ufficio novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In relazione al D.L. 17/03/2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 103 è disposta, ed in vigore dal 19 maggio 2020, la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Tali procedimenti conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Invece la scadenza delle Carte di identità è prorogata al 31 agosto.
Nella fattispecie, si sottolinea che :
Permessi zona parcometro e Permessi ZTL (e varchi)– (in scadenza tra 31 gennaio e 15 giugno) – prorogata la validità novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
Carta identità elettroniche e cartacee – (scaduti o in scadenza dopo il 17 marzo) prorogata la validità al 31 agosto (eccetto la validità per l’espatrio, che si considera scaduta alla data di scadenza indicata nel documento)
“L’ Amministrazione comunale – dice il Commissario Tortorella – comunque, adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Vorrei incentivare i cittadini a preferire e potenziare il colloquio informatico con gli uffici dell’ente, tramite email e pec, tutte disponibili nella rete civica www.comune.follonica.gr.it.
Il personale sta lavorando e tutto quello che si può fare utilizzando le nuove tecnologie viene fatto con celerità, assicurando come sempre il servizio con la massima attenzione alle esigenze dei follonichesi”.
Art.103
“ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.