Follonica – Bevande alcoliche: limitazione a vendita, somministrazione e consumo

Limitazioni alla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche nel territorio comunale – tra le ore 22.00 del 1° agosto 2020 e le ore 07.00 del 10 agosto 2020. Ecco le regole
“Negli ultimi giorni sono stati segnalati da cittadini ed associazioni di categoria– dice il Sub Commissario Prefettizio Francesco Piano – molti episodi di schiamazzi notturni e turbamento della quiete pubblica ad opera di persone, anche minorenni che, spesso sotto l’effetto di sostanze alcooliche, si intrattengono all’aperto, anche nella notte, e violano regole della sociale convivenza abbandonando bottiglie, facendo schiamazzi, danneggiando cose pubbliche e private e creando un evidente turbamento della quiete e vivibilità, oltre a situazioni indecorose e talvolta gravi.
A questo scopo l’Amministrazione Comunale ha adottato un’ordinanza di limitazione alla vendita da asporto e al consumo, in luoghi pubblici i privati aperti al pubblico, di bevande alcooliche. Con tale ordinanza si sono contemperate le diverse esigenze: quella dei residenti a vivere con gioia la loro città anche d’estate, quella degli operatori economici a poter continuare a lavorare senza andare incontro a delle interdizioni generalizzate alla vendita di alcoolici e quella dei vacanzieri che intendono godersi l’estate follonichese anche, se del caso, bevendo un drink in uno dei nostri esercizi commerciali”.
Ecco il contenuto dell’Ordinanza:
Per il periodo intercorrente tra le ore 22.00 del 1° agosto 2020 e le ore 07.00 del 10 agosto 2020, nelle vie e zone della Città di seguito indicate, siano osservate le seguenti prescrizioni:
-nella zona centrale
-nella zona compresa tra via della Repubblica, via del Cassarello e viale Europa lato destro
-nella zona compresa tra l’area del Parco Centrale, via Massetana, via Roma, via Golino, piazza Don Minzoni, via Bicocchi, via Don Bigi, via Bartoli, via Litoranea, via Dei Pini fino all’intersezione con viale Italia lato sinistro
– dalle ore 22.00 alle ore 07.00 è vietato esercitare la vendita per asporto di bevande alcooliche di qualunque gradazione, da parte di tutti gli esercizi di commercio e somministrazione in sede fissa o ambulante, esercizi di vicinato, attività artigianali e distributori automatici;
– dalle ore 22.00 alle ore 07.00 è vietato consumare bevande alcooliche di qualunque gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico. Resta consentita la consumazione di bevande alcooliche all’interno e all’esterno degli esercizi, in tale ultimo caso la consumazione potrà avvenire nelle sole aree in concessione agli esercizi stessi ed esclusivamente attraverso servizio al tavolo.
La violazione del presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00

Commenta: